
LEGGE REGIONE Abruzzo n. 17/97
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO
E LA VALORIZZAZIONE DELLE CAPANNE A THOLOS E DELLE
CASE IN TERRA CRUDA
ART. 1
La Regione con la presente legge intende perseguire
una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale
ed ambientale rappresentato dalle capanne a tholos
e dalle case di terra cruda e promuove un recupero
ed una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti
con la loro naturale destinazione, ne pregiudizievoli
per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici
degli stessi.
A tal fine la Regione individua le capanne Tholos
e delle case di terra cruda ed i loro intorno,
compreso il tratto di terreno che concorre a formare
il quadro d'insieme , quali beni culturali primari.
La Giunta regionale, entro 180 giorni, attraverso
il Servizio BB. AA., predisporrà un apposito
censimento ed una conseguente schedatura ed adotterà
una specifica normativa.
ART. 2
Fino a quando non verranno puntualizzate le forme
di tutela e di utilizzazione organica per le capanne
a tholos e delle case di terra cruda, possono
essere presentati da soggetti pubblici e privati,
progetti di recupero e di utilizzazione che consentano
una prima rifunzionalizzazione degli stessi e
che si configurano come ristrutturazioni.
ART. 3
A tal fine, Comuni, Associazioni, Cooperative
ed altri soggetti pubblici e privati, devono presentare
richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA.
della Regione Abruzzo.
Alla Richiesta va allegato un progetto di massima
che documenti lo stato di fatto, le eventuali
ipotesi di utilizzazione, gli interventi necessari
ed il costo complessivo dell' intervento.
ART. 4
Le domande verranno selezionate sulla base del
parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali,
di cui alla legge regionale n. 44/78 e successive
modificazioni, che ne verificherà la compatibilità
ambientale, la congruenza funzionale ed economica.
ART. 5
Per ogni intervento la Regione concede un contributo
a fondo perduto pari al 60% del costo complessivo
analiticamente documentato.
Il predetto contributo viene liquidato per il
40% entro trenta giorni dalla selezione di cui
al precedente articolo 4 ed il restante 60% entro
30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta realizzazione
delle opere, di cui al comma secondo del successivo
articolo 6.
La predetta comunicazione deve essere accompagnata
dalla rendicontazione e certificazione delle spese,
così come disposto dalla L.R. n. 22/1986.
I predetti contributi vengono concessi tenendo
conto dell'ordine cronologico di presentazione
delle domande.
ART. 6
I progetti di cui all'art.2 devono essere realizzati
entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge.
I soggetti interessati devono comunicare alla
Giunta Regionale - Assessorato Urbanistica e Beni
Ambientali - l'avvenuta realizzazione delle opere
finanziate entro 60 giorni dal termine dei lavori.
ART. 7
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato per l'anno 1997 in lire 200 milioni
si provvede ai sensi dell'art. 38 della Legge
Regionale di Contabilità n. 81/1977, con
il fondo globale iscritto al Capitolo 324000,
quota parte della partita n.11 dell'elenco n.4
dello stato di previsione della spesa del Bilancio
per l'esercizio 1996.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio
per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto
( al settore 29 titolo II Cat. 4 Sez. 8 ) il capitolo
292439 con la denominazione Contributo per il
recupero e la valorizzazione della capanne a tholos
e delle case di terra cruda con lo stanziamento
in termini di sola competenza di lire 200 milioni.


LEGGE
REGIONALE - 15 FEBBRAIO 2001 - N. 5
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo anno XXXII - n. 6 del 09.03.2001)
Integrazioni alla L.R.18/93
nel testo in vigore (art.9-Piano Regolatore generale).*
IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
art. 1
All'art.9, comma 3° della L.R. 18/83 è
aggiunta la seguente lettera:
r) individua e valorizza le costruzioni
in terra cruda su tutto il territorio comunale,
in quanto testimonianze storiche della cultura
abruzzese, ed al fine di incentivarne il recupero,
le relative cubature e superfici non vanno computate
nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili
dalle norme di Piano".
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data
a L'Aquila, addì 15 Febbraio 2001
PACE
*Nota: il Commissario del Governo della Regione
Abruzzi con nota prot. n.34/213 CG nel trasmettere
debitamente vistata la presente Legge ha comunicato
che il"Governo nella seduta del Consiglio
dei Ministri del 2.02.01, ha precisato che nell'applicazione
della Legge dovrà tenersi conto del disposto
dell'art.150, commi 1 e 2, del D.Lgs. 490/1999".
_____________________________________________________________
Legge
REGIONALE - 11 OTTOBRE 2002 - n. 22
Modalità di calcolo
per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi
ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione
termo-acustica e del contenimento dei consumi
energetici.
(BURA n. 22 del 25 ottobre 2002)
Art.1. Finalità
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi della politica energetica
comunitaria e nazionale, peraltro già sanciti
per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia e del risparmio energetico con la L.R.
16 settembre 1998, n. 80, promuove il miglioramento
dei livelli di coibentazione termo-acustica ed
il contenimento dei consumi energetici, disponendo
nuove modalità di calcolo per l'applicazione
dei parametri urbanistico-edilizi, in relazione
alla volumetria urbanistica e alla superficie
coperta degli edifici.
Art. 2. Extra spessori verticali e orizzontali
1. Non sono considerati, e quindi non vanno computati,
ai fini del calcolo della Volumetria e della Superficie
Coperta di un edificio, gli extra spessori dei
tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali
portanti, superiori a centimetri 30 e fino ad
un massimo di ulteriori centimetri 30, nonché
dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle
costruzioni, superiori, nella parte non strutturale,
a centimetri 10 e fino ad un massimo di ulteriori
centimetri 15, qualora il maggiore spessore contribuisce
in maniera determinante al miglioramento dei livelli
di coibentazione termo-acustica e al contenimento
dei consumi energetici.
2. Detto miglioramento va dimostrato attraverso
apposita relazione tecnica, corredata da calcoli
e grafici dimostrativi completi, comprendenti
anche le sezioni significative dell'edificio ed
i particolari costruttivi, che costituisce parte
integrante degli elaborati progettuali atti all'ottenimento
dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni
edilizie.
Art. 3. Ambito di applicazione
1. Le modalità di calcolo di cui all'articolo
precedente si applicano alle nuove costruzioni,
ed agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti,
di cui alle lettere "b), c), d), e)"
dell'art. 30 della L.R. 18/1983 nel testo vigente,
compatibilmente con la salvaguardia della composizione
architettonica delle facciate, murature, elementi
costruttivi e decorativi di pregio storico-artistico,
nonché con le eventuali necessità
di rispettare gli allineamenti esistenti, orizzontali
e verticali, caratterizzanti cortine continue
di edificazioni urbane.
2. Le norme della presente legge si applicano
anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione
di cui alla L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni
in forma coordinata in materia di determinazione
dei contributi di concessione edilizia. Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 13/1998 concernente:
nuove tabelle parametriche regionali e norme di
applicazione della legge 10/1977 e dell'art. 7
della legge 537/1993 per la determinazione dell'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria
e generale e della quota del costo di costruzione).
3. Restano invariate le norme vigenti sulle distanze
minime.
Art.
4. Efficacia
1. I Comuni provvedono all'adeguamento dei propri
strumenti urbanistici e delle proprie normative
edilizie alle disposizioni della presente legge.
2. L'adeguamento di cui al comma precedente non
comporta necessità di variare lo strumento
urbanistico generale e la normativa edilizia.
Il recepimento delle presenti disposizioni è
soddisfatto, da parte dei Comuni, con l'adozione
di un atto deliberativo di competenza consiliare,
e le normative degli strumenti urbanistici comunali,
ancorché vigenti, si intendono modificate
senza ulteriori provvedimenti.
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma
1 del presente articolo, le norme della presente
Legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e
sulle normative edilizie comunali.
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