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Legge REGIONALE - 15 FEBBRAIO 2001 - n. 5
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo anno XXXII - n.6 (09.03.2001) - Integrazioni alla L.R.18/93 nel testo in vigore (art. 9 - Piano Regolatore generale).*
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Legge REGIONE ABRUZZO n. 17/97

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE CAPANNE A THOLOS E DELLE CASE IN TERRA CRUDA


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Legge REGIONALE - 11 OTTOBRE 2002 - n. 22

Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici.
(BURA n. 22 del 25 ottobre 2002)
 




LEGGE REGIONE Abruzzo n. 17/97

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE CAPANNE A THOLOS E DELLE CASE IN TERRA CRUDA


ART. 1

La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale ed ambientale rappresentato dalle capanne a tholos e dalle case di terra cruda e promuove un recupero ed una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, ne pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.
A tal fine la Regione individua le capanne Tholos e delle case di terra cruda ed i loro intorno, compreso il tratto di terreno che concorre a formare il quadro d'insieme , quali beni culturali primari.
La Giunta regionale, entro 180 giorni, attraverso il Servizio BB. AA., predisporrà un apposito censimento ed una conseguente schedatura ed adotterà una specifica normativa.


ART. 2

Fino a quando non verranno puntualizzate le forme di tutela e di utilizzazione organica per le capanne a tholos e delle case di terra cruda, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati, progetti di recupero e di utilizzazione che consentano una prima rifunzionalizzazione degli stessi e che si configurano come ristrutturazioni.


ART. 3

A tal fine, Comuni, Associazioni, Cooperative ed altri soggetti pubblici e privati, devono presentare richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo.
Alla Richiesta va allegato un progetto di massima che documenti lo stato di fatto, le eventuali ipotesi di utilizzazione, gli interventi necessari ed il costo complessivo dell' intervento.


ART. 4

Le domande verranno selezionate sulla base del parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla legge regionale n. 44/78 e successive modificazioni, che ne verificherà la compatibilità ambientale, la congruenza funzionale ed economica.


ART. 5

Per ogni intervento la Regione concede un contributo a fondo perduto pari al 60% del costo complessivo analiticamente documentato.
Il predetto contributo viene liquidato per il 40% entro trenta giorni dalla selezione di cui al precedente articolo 4 ed il restante 60% entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere, di cui al comma secondo del successivo articolo 6.
La predetta comunicazione deve essere accompagnata dalla rendicontazione e certificazione delle spese, così come disposto dalla L.R. n. 22/1986.
I predetti contributi vengono concessi tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.


ART. 6

I progetti di cui all'art.2 devono essere realizzati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
I soggetti interessati devono comunicare alla Giunta Regionale - Assessorato Urbanistica e Beni Ambientali - l'avvenuta realizzazione delle opere finanziate entro 60 giorni dal termine dei lavori.


ART. 7

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 200 milioni si provvede ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale di Contabilità n. 81/1977, con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000, quota parte della partita n.11 dell'elenco n.4 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1996.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto ( al settore 29 titolo II Cat. 4 Sez. 8 ) il capitolo 292439 con la denominazione Contributo per il recupero e la valorizzazione della capanne a tholos e delle case di terra cruda con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 200 milioni.











LEGGE REGIONALE - 15 FEBBRAIO 2001 - N. 5

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo anno XXXII - n. 6 del 09.03.2001)

Integrazioni alla L.R.18/93 nel testo in vigore (art.9-Piano Regolatore generale).*

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

art. 1
All'art.9, comma 3° della L.R. 18/83 è aggiunta la seguente lettera:
r) individua e valorizza le costruzioni in terra cruda su tutto il territorio comunale, in quanto testimonianze storiche della cultura abruzzese, ed al fine di incentivarne il recupero, le relative cubature e superfici non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di Piano".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 15 Febbraio 2001
PACE

*Nota: il Commissario del Governo della Regione Abruzzi con nota prot. n.34/213 CG nel trasmettere debitamente vistata la presente Legge ha comunicato che il"Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 2.02.01, ha precisato che nell'applicazione della Legge dovrà tenersi conto del disposto dell'art.150, commi 1 e 2, del D.Lgs. 490/1999".


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Legge REGIONALE - 11 OTTOBRE 2002 - n. 22
Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici.
(BURA n. 22 del 25 ottobre 2002)



Art.1. Finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, peraltro già sanciti per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico con la L.R. 16 settembre 1998, n. 80, promuove il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica ed il contenimento dei consumi energetici, disponendo nuove modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi, in relazione alla volumetria urbanistica e alla superficie coperta degli edifici.



Art. 2. Extra spessori verticali e orizzontali


1. Non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo della Volumetria e della Superficie Coperta di un edificio, gli extra spessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 30, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle costruzioni, superiori, nella parte non strutturale, a centimetri 10 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 15, qualora il maggiore spessore contribuisce in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e al contenimento dei consumi energetici.


2. Detto miglioramento va dimostrato attraverso apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, che costituisce parte integrante degli elaborati progettuali atti all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie.



Art. 3. Ambito di applicazione

1. Le modalità di calcolo di cui all'articolo precedente si applicano alle nuove costruzioni, ed agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, di cui alle lettere "b), c), d), e)" dell'art. 30 della L.R. 18/1983 nel testo vigente, compatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciate, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico-artistico, nonché con le eventuali necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, orizzontali e verticali, caratterizzanti cortine continue di edificazioni urbane.

2. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/1977 e dell'art. 7 della legge 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione).

3. Restano invariate le norme vigenti sulle distanze minime.



Art. 4. Efficacia

1. I Comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle disposizioni della presente legge.

2. L'adeguamento di cui al comma precedente non comporta necessità di variare lo strumento urbanistico generale e la normativa edilizia. Il recepimento delle presenti disposizioni è soddisfatto, da parte dei Comuni, con l'adozione di un atto deliberativo di competenza consiliare, e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1 del presente articolo, le norme della presente Legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie comunali.


 


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