Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione Piemonte con la presente legge
persegue la conservazione e la valorizzazione
delle costruzioni in terra cruda attraverso
la promozione della conoscenza del patrimonio
esistente ed il sostegno finanziario di interventi
di recupero volti ad assicurare le migliori
condizioni dì utilizzazione delle costruzioni
stesse.
Articolo 2
(Censimento)
1. La Regione, con il concorso dei Comuni,
effettua il censimento delle costruzioni in
terra cruda esistenti e relative pertinenze
entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge ed assicura il costante monitoraggio
dello stato del degrado delle costruzioni
stesse.
2.
La Giunta regionale definisce le procedure
e le modalità del censimento con il
regolamento di cui all'articolo 6 tenendo
conto delle raccolte di dati già esistenti
a livello comunale o provinciale ed in raccordo
con gli eventuali censimenti operati a livello
nazionale.
3.
Il censimento costituisce riferimento per
la redazione dei piani regolatori comunali
e loro varianti in ordine ai beni culturali
ambientali di cui all'articolo 24 della legge
regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e
uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo
26 della legge regionale 6 dicembre 1984 n.
61.
Articolo
3
(Sostegno alle attività
di ricerca e formazione)
1. La Regione promuove lo sviluppo di progetti
di ricerca e dell'attività di formazione
sulle tecniche di edificazione e di recupero
delle costruzioni in terra cruda ed assicura
la divulgazione dei risultati delle iniziative
attivate.
2.
I progetti di ricerca sono attuati in collaborazione
con il Politecnico di Torino e gli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado
e sono sostenuti tramite l'assegnazione di
borse di studio agli studenti secondo i criteri
definiti dalla Giunta Regionale con il regolamento
di cui all'articolo 6.
3.
L'attività di formazione è promossa
attraverso la realizzazione di appositi corsi
di aggiornamento tecnico professionale nonchè
attraverso forme di sostegno e di collaborazione
con soggetti pubblici e privati che, per specifica
competenza, possano offrire contributi alla
divulgazione della tecnica di edificazione
e di recupero delle costruzioni in terra cruda.
Articolo 4
(Interventi di recupero)
1. Sono ammessi a finanziamento ai sensi della
presente legge gli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro e risanamento
conservativo, come definiti ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettere b) e c) del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia), a condizione
che il recupero avvenga con l'utilizzo di
materiale in terra cruda e che la costruzione
sia compresa nel censimento di cui all'articolo
2 o risulti, comunque, censibile.
2.
La Regione concorre al finanziamento degli
interventi di cui al comma 1 mediante contributi
in conto capitale nella misura non superiore
al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e con un limite massimo di 12 mila euro per
singolo intervento.
3.
I lavori relativi agli interventi indicati
al comma 1 devono iniziare entro novanta giorni
dalla comunicazione di ammissione a finanziamento
e concludersi entro tre anni da tale data.
Sono esclusi dal finanziamento gli interventi
i cui lavori risultino ultimati in data antecedente
alla presentazione della domanda.
4.
Le costruzioni in terra cruda oggetto di finanziamento
non possono essere alienate né può
essere modificata la destinazione d'uso per
almeno un quinquennio dalla data del provvedimento
di concessione del contributo, salvo autorizzazione
della Regione qualora ricorrano gravi, sopravvenuti
e documentati motivi.
5. Il contributo è revocato ed è
disposto il recupero delle somme erogate,
maggiorate dagli interessi legali vigenti
a decorrere dal provvedimento regionale, in
caso di violazione delle disposizioni di cui
ai commi 3 e 4.
Articolo 5
(Procedure)
1. Le domande di contributo sono presentate
alla Regione entro il 30 settembre di ciascun
anno utilizzando la modulistica predisposta
dalla Regione.
2.
Possono presentare domanda di contributo i
proprietari o aventi titolo, pubblici o privati,
delle costruzioni in terra cruda.
3.
La Regione seleziona le domande da ammettere
a contributo sulla base dei criteri che tengano
prioritariamente conto della proprietà
pubblica o ecclesiastica del bene oggetto
di intervento, della sua fruibilità
pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto
al contesto paesaggistico.
4.
Il contributo è erogato nella misura
del 40 per cento al momento dell'inizio dei
lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta
ultimazione dei lavori.
Articolo
6
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta Regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, adotta entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge il regolamento di attuazione.
2.
Il regolamento definisce in particolare:
a) le procedure e le modalità del censimento
attraverso la predisposizione di apposito
applicativo informatico da mettere a disposizione
dei comuni;
b) i criteri per l'assegnazione delle borse
di studio di cui all'articolo 3, comma 2;
c) le modalità per la presentazione
della domanda di contributo, la documentazione
da allegare alla domanda e quella necessaria
per l'erogazione in acconto o a saldo del
contributo concesso;
d) gli adempimenti istruttori;
e) gli ulteriori criteri di priorità
per la selezione delle domande in aggiunta
ai criteri indicati all'articolo 5, comma
3, ed il valore ponderale da assegnare a ciascuno
di essi;
f) le procedure per la concessione e l'erogazione
dei contributi;
g) le procedure per la revoca del contributo
ed il recupero delle somme erogate, nei casi
previsti dall'articolo 4, comma 5.
Articolo
7
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge,
è autorizzata per l'anno 2005 la spesa
complessiva di 2 milioni di euro, ripartita
in 1 milione 500 mila euro per spesa corrente.
2.
Agli oneri relativi agli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro e risanamento
conservativo, stimati, in termini di competenza
e di cassa, in 1 milione 500 mila euro per
l'anno 2005 e imputati all'unità previsionale
di base (UPB) 19082 (Pianificazione gestione
urbanistica Studi regolamenti Programmi attuativi
Tit. II spese di investimento) del bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2005
si fa fronte con le dotazioni finanziarie
dell'UPB 0912 (Bilanci e finanze Bilanci Tit.
II spese di investimento).
3.
Agli oneri derivanti dalla realizzazione dei
corsi di aggiornamento tecnico professionale,
quantificati, in termini di competenza e di
cassa, in 300 mila euro per l'anno 2005 e
agli oneri relativi alle assegnazioni di borse
di studio agli studenti, quantificati, in
termini di competenza e di cassa, in euro
200 mila per l'anno 2005 e imputati all'unità
previsionale di base 19011 (Pianificazione
Gestione urbanistica Pianificazione territoriale
regionale Tit. I spesa corrente) del bilancio
di previsione per l'anno 2005, si fa fronte
con gli stanziamenti dell'unità previsionale
di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci
Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione
per l'anno 2005.
4. Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri di
cui ai commi 2 e 3, quantificati e imputati
come nel 2005, in termini di competenza, si
fa fronte con le dotazioni finanziarie delle
UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale
per gli anni 2005-2007.
______________________________________________________
REGIONE PIEMONTE
Bollettino
Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006
Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2.
Norme per la valorizzazione delle costruzioni
in terra cruda.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte con la presente legge
persegue la conservazione e la valorizzazione
delle costruzioni in terra cruda attraverso
la promozione della conoscenza del patrimonio
esistente ed il sostegno finanziario di interventi
di recupero volti ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione delle costruzioni
stesse.
Art. 2.
(Censimento)
1. I comuni effettuano il censimento delle
costruzioni in terra cruda esistenti e relative
pertinenze entro sei mesi dall'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo
6 ed assicurano il costante monitoraggio dello
stato del degrado delle costruzioni stesse.
2. La Giunta regionale definisce le procedure
e le modalità del censimento con il
regolamento di cui all'articolo 6 tenendo
conto delle raccolte di dati già esistenti
a livello comunale o provinciale ed in raccordo
con gli eventuali censimenti operati a livello
nazionale.
3. Il censimento costituisce riferimento per
la redazione dei piani regolatori comunali
e loro varianti in ordine ai beni culturali
ambientali di cui all'articolo 24 della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e
uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo
26 della legge regionale 6 dicembre 1984,
n. 61.
Art.
3.
(Sostegno alle attività di censimento,
ricerca e formazione)
1. La Regione promuove il censimento nonché
lo sviluppo di progetti di ricerca e dell'attività
di formazione sulle tecniche di edificazione
e di recupero delle costruzioni in terra cruda
ed assicura la divulgazione dei risultati
delle iniziative attivate.
2. I progetti di ricerca sono attuati in collaborazione
con le istituzioni universitarie e gli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado
e sono sostenuti tramite l'assegnazione di
borse di studio agli studenti secondo i criteri
definiti dalla Giunta regionale con il regolamento
di cui all'articolo 6.
3. L'attività di formazione è
promossa attraverso la realizzazione di appositi
corsi di aggiornamento tecnico-professionale
nonché attraverso forme di sostegno
e di collaborazione con soggetti pubblici
e privati che, per specifica competenza, possano
offrire contributi alla divulgazione della
tecnica di edificazione e di recupero delle
costruzioni in terra cruda.
Art.
4.
(Contributi per interventi di recupero)
1. Sono ammessi a finanziamento, ai sensi
della presente legge, gli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro e risanamento
conservativo, come definiti ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia), a condizione
che il recupero avvenga con l'utilizzo di
materiale in terra cruda e che la costruzione
sia compresa nel censimento di cui all'articolo
2. Fino alla conclusione dell'attività
di censimento di cui all'articolo 2 sono comunque
ammessi a finanziamento gli interventi di
recupero di costruzioni ritenute censibili.
2. La Regione concorre al finanziamento degli
interventi di cui al comma 1 mediante contributi
in conto capitale nella misura non superiore
al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e con un limite massimo di 12 mila euro per
singolo intervento.
3. I lavori relativi agli interventi indicati
al comma 1 devono iniziare entro novanta giorni
dalla comunicazione di ammissione a finanziamento
e concludersi entro tre anni da tale data.
Sono esclusi dal finanziamento gli interventi
i cui lavori risultino ultimati in data antecedente
alla presentazione della domanda.
4. Il contributo è revocato ed è
disposto il recupero delle somme erogate,
maggiorate degli interessi legali vigenti
a decorrere dal provvedimento regionale di
erogazione, in caso di violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 3.
Art.
5.
(Procedure per la concessione dei contributi)
1. Le domande di contributo relative agli
interventi di cui all'articolo 4 sono presentate
alla Regione entro il 30 settembre di ciascun
anno utilizzando la modulistica predisposta
dalla Regione.
2. Possono presentare domanda di contributo
i proprietari o aventi titolo, pubblici o
privati, delle costruzioni in terra cruda.
3. La Regione seleziona le domande da ammettere
a contributo sulla base di criteri che tengano
prioritariamente conto della proprietà
pubblica o ecclesiastica del bene oggetto
di intervento, della sua fruibilità
pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto
al contesto paesaggistico.
4. Il contributo è erogato nella misura
del 40 per cento al momento dell'inizio dei
lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta
ultimazione dei lavori.
Art. 6.
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, adotta, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento definisce in particolare:
a) i criteri per il finanziamento del censimento
nonché le procedure e le modalità
di svolgimento attraverso la predisposizione
di apposito applicativo informatico da mettere
a disposizione dei comuni;
b) i criteri per l'assegnazione delle borse
di studio di cui all'articolo 3, comma 2;
c) le modalità per la presentazione
della domanda di contributo, la documentazione
da allegare alla domanda e quella necessaria
per l'erogazione in acconto o a saldo del
contributo concesso;
d) gli adempimenti istruttori;
e) gli ulteriori criteri di priorità
per la selezione delle domande in aggiunta
ai criteri indicati all'articolo 5, comma
3, ed il valore ponderale da assegnare a ciascuno
di essi;
f) le procedure per la concessione e l'erogazione
dei contributi;
g) le procedure per la revoca del contributo
ed il recupero delle somme erogate, nei casi
previsti dall'articolo 4, comma 4.
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio
regionale dell'attuazione della legge e dei
risultati ottenuti in termini di conservazione
e di valorizzazione delle costruzioni in terra
cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta
regionale presenta alla Commissione consiliare
competente una relazione che contenga risposte
documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state promosse per
diffondere la conoscenza dei benefici previsti
dalla legge;
b) quali progetti di ricerca sono stati attuati
e in che modo si è svolta l'attività
di formazione di cui all'articolo 3;
c) quali sono state le criticità riscontrate
nell'attuazione della legge, con particolare
riferimento all'attività di censimento
di cui all'articolo 2;
d) quali controlli sono stati effettuati al
fine di verificare che i beneficiari abbiano
effettivamente usato i contributi secondo
le disposizioni di cui all'articolo 4;
e) quali sono le tipologie delle costruzioni
che hanno usufruito dei benefici previsti
dalla legge in riferimento ai criteri di priorità
indicati all'articolo 5, comma 3, ed al regolamento
di cui all'articolo 6;
f) in che misura i contributi concessi e la
formazione erogata hanno determinato una valorizzazione
della terra cruda.
2. La relazione di cui al comma 1 è
resa pubblica unitamente agli eventuali documenti
del Consiglio regionale che ne concludono
l'esame.
Art.
8.
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge,
è autorizzata per il biennio 2006-2007
la spesa complessiva di due milioni di euro
per ciascun anno, ripartita rispettivamente
in 1.500.000,00 euro per spesa di investimento
e in 500.000,00 euro per spesa corrente.
2. Agli oneri relativi agli interventi di
manutenzione straordinaria e di restauro e
risanamento conservativo, stimati, in termini
di competenza, in 1.500.000,00 euro per il
biennio 2006-2007, imputati all'Unità
previsionale di base (UPB) 19082 (Pianificazione
gestione urbanistica Studi regolamenti Programmi
attuativi Titolo II - Spese di investimento)
del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007
si fa fronte con le dotazioni finanziarie
dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci
Titolo II - Spese di investimento) del bilancio
pluriennale 2005-2007.
3. Agli oneri derivanti dal censimento, dalla
realizzazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale
e dall'assegnazione di borse di studio agli
studenti, quantificati, in termini di competenza,
in 500.000,00 euro, per il biennio 2006-2007,
e imputati all'UPB 19011 (Pianificazione Gestione
urbanistica Pianificazione territoriale regionale
Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale
per gli anni 2005-2007 si fa fronte con gli
stanziamenti dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze
Bilanci Titolo I - Spese correnti) del bilancio
pluriennale 2005-2007.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addì 16 gennaio 2006
p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Gianluca Susta
LAVORI
PREPARATORI
Proposta di legge n. 61
Norme per la valorizzazione delle costruzioni
in terra cruda.
- Presentata dai Consiglieri Rocchino Muliere
- Angelo Auddino, Marco Bellion, Oscar Bertetto,
Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio
Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza,
Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna,
Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini in
data 23 giugno 2005.
-
Riassunta dal Consiglio regionale, ex articolo
77 del Regolamento,
il 21 giugno 2005.
- Rinviata dal Consiglio in II Commissione
in sede referente e in I Commissione in sede
consultiva, ex articolo 81 del Regolamento,
il 5 luglio 2005.
- Assegnata alla II Commissione in sede referente
il 5 luglio 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente
il 9 novembre 2005 con relazione di Rocchino
Muliere.
- Approvata in Aula il 21 dicembre 2005 con
43 voti favorevoli e 3 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è
redatto a cura della Direzione Processo Legislativo
del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. I testi delle
leggi regionali nella versione storica e nella
versione coordinata vigente sono anche reperibili
nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it
Nota
all'articolo 2
- Il testo vigente dell'articolo 24 della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è
il seguente:
"Art. 24. (Norme generali per i beni
culturali ambientali)
Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero
territorio comunale, i beni culturali ambientali
da salvaguardare, anche se non individuati
e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo
fra questi:
1) gli insediamenti urbani aventi carattere
storico-artistico e/o ambientale e le aree
esterne di interesse storico e paesaggistico
ad essi pertinenti;
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e
i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti,
con le relative aree di pertinenza, aventi
valore storico-artistico e/o ambientale o
documentario;
3) le aree di interesse paesistico ambientale,
di cui all'art. 13, 7° comma, lettera
a) della presente legge.
Sulle carte di piano devono essere evidenziati,
in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici,
i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di
rilevante interesse, oltreche' le aree esterne
che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti
commi e' fatto divieto di modificare, di norma,
i caratteri ambientali della trama viaria
ed edilizia ed i manufatti, anche isolati,
che costituiscono testimonianza storica, culturale
e tradizionale.
Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione
funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio
edilizio esistente, sono disciplinati dal
Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici
esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41
bis e 43 della presente legge, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) gli edifici di interesse storico-artistico,
compresi negli elenchi di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939,
n. 1089 e quelli individuati come tali negli
strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente
a restauro e risanamento conservativo, secondo
le prescrizioni di cui al successivo 8°
comma;
b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi
ed in attesa della loro approvazione, le parti
di tessuto urbano di piu' recente edificazione
e gli edifici privi di carattere storico,
artistico e/o documentario sono disciplinati
da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione
degli elementi deturpanti ed atte a migliorare
la qualita' del prodotto edilizio;
Sulle carte di piano devono essere evidenziati,
in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici,
i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di
rilevante interesse, oltreche' le aree esterne
che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti
commi e' fatto divieto di modificare, di norma,
i caratteri ambientali della trama viaria
ed edilizia ed i manufatti, anche isolati,
che costituiscono testimonianza storica, culturale
e tradizionale.
Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione
funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio
edilizio esistente, sono disciplinati dal
Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici
esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41
bis e 43 della presente legge, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) gli edifici di interesse storico-artistico,
compresi negli elenchi di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939,
n. 1089 e quelli individuati come tali negli
strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente
a restauro e risanamento conservativo, secondo
le prescrizioni di cui al successivo 8°
comma;
b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi
ed in attesa della loro approvazione, le parti
di tessuto urbano di piu' recente edificazione
e gli edifici privi di carattere storico,
artistico e/o documentario sono disciplinati
da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione
degli elementi deturpanti ed atte a migliorare
la qualita' del prodotto edilizio;
c) le aree libere di elevato valore ambientale
devono restare inedificate con la sola eccezione
della loro utilizzazione per usi sociali pubblici
definiti dal Piano Regolatore;
d) non sono ammessi, di norma, interventi
di ristrutturazione urbanistica, salvo casi
eccezionali e motivati, sempreche' disciplinati
da strumenti urbanistici esecutivi formati
ed approvati ai sensi dell'art. 40.
Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi
di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma, quelli che sono ammissibili a concessione
singola.
All'interno degli insediamenti di cui ai commi
precedenti sono garantiti il riuso degli immobili
idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione
della viabilita' interna, al fine di favorire
la mobilita' pedonale ed il trasporto pubblico.
Le operazioni di manutenzione straordinaria
per rinnovare e sostituire parti strutturali
degli edifici devono essere eseguite con materiali
aventi le stesse caratteristiche di quelli
esistenti, senza modificare le quote, la posizione,
la forma delle strutture stesse e delle scale.
Le operazioni di restauro e risanamento conservativo
hanno per obiettivo:
a) l'integrale recupero degli spazi urbani
e del sistema viario storico, con adeguate
sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo
urbano e del verde e con la individuazione
di parcheggi marginali;
b) il rigoroso restauro statico ed architettonico
degli edifici antichi ed il loro adattamento
interno per il recupero igienico e funzionale,
da attuare nel pieno rispetto delle strutture
originarie esterne ed interne, con eliminazione
delle successive aggiunte deturpanti e la
sostituzione degli elementi strutturali degradati,
interni ed esterni, con elementi aventi gli
stessi requisiti strutturali di quelli precedenti,
senza alcuna modifica ne' volumetrica ne'
del tipo di copertura;
c) la preservazione del tessuto sociale preesistente:
a tale fine il Piano Regolatore Generale,
nell'ambito dell'insediamento storico, non
puo' prevedere, di norma, rilevanti modificazioni
alle destinazioni d'uso in atto, in particolare
residenziali, artigianali e di commercio al
minuto, evitando la localizzazione di nuovi
complessi direzionali.
Per favorire un'ordinata esecuzione delle
opere di restauro conservativo, da attuare
anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962,
n 167, 22 ottobre 1971, n 865, e successive
modificazioni e integrazioni e della legge
5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore
Generale fissa i modi per la programmazione
degli interventi e per il prioritario allestimento
di alloggi di rotazione, al fine di garantire
il rialloggiamento agli abitanti preesistenti,
soprattutto a coloro che svolgono attivita'
economiche nell'agglomerato storico.
Il Piano Regolatore Generale indica i modi
per la progettazione esecutiva con l'individuazione
delle zone di recupero di cui al precedente
art. 12, nonche' delle porzioni di tessuto
in cui e' obbligatorio il ricorso preventivo
ai piani particolareggiati e di quelle in
cui e' ammesso l'intervento singolo di cui
al successivo articolo 48.
Spetta altresi' al Piano Regolatore Generale
individuare, nel rispetto delle competenze
statali, le aree di interesse archeologico
e fissare norme per la loro tutela preventiva;
qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi
di queste aree deve essere previsto in sede
di piano particolareggiato.
L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei,
degli edifici singoli e dei manufatti di interesse
storico-artistico e/o ambientale, nonche'
delle aree di interesse archeologico, e' svolta
in sede di elaborazione di Piano Regolatore
Generale e concorre alla formazione dell'inventario
dei beni culturali ambientali, promosso dalla
Regione, cui spettano le operazioni di verifica
e di continuo aggiornamento.
Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' disporre
l'esecuzione delle opere necessarie per il
rispetto dei valori ambientali compromessi
da trascuratezza o da incauti interventi,
anche per quanto concerne l'illuminazione
pubblica e privata in aree pubbliche o di
uso pubblico.".
Nota all'articolo 4
- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, è il seguente:
"Art. 3. (Definizione degli interventi
edilizi)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono
per:
a) (omissis)
b) "interventi di manutenzione straordinaria",
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di
uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi
rivolti a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d)-f) (omissis)
2. (omissis).".