
Legge
24 dicembre 2003, n. 378
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA RURALE.
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2004
ART.
1
(Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare
e valorizzare le tipologie di architettura rurale,
quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati
rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati
tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono
testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente
legge, le diverse tipologie di architettura rurale
di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale,
sono individuate, con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela
del territorio, su proposta delle regioni interessate,
previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto
sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici
per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), con riferimento anche
a modalità e tecniche costruttive coerenti
con i princìpi dell'architettura bioecologica.
ART. 2
(Programmazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze
di pianificazione e programmazione territoriale,
possono individuare, sentita la competente Soprintendenza
per i beni e le attività culturali, gli
insediamenti di architettura rurale, secondo le
tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti
nel proprio territorio e possono provvedere al
recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione
delle loro caratteristiche costruttive, storiche,
architettoniche e ambientali, anche attraverso
la predisposizione di appositi programmi, di norma
triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri
e princìpi direttivi:
a) definizione degli interventi necessari per
la conservazione degli elementi tradizionali e
delle caratteristiche storiche, architettoniche
e ambientali degli insediamenti agricoli, degli
edifici o dei fabbricati rurali tradizionali,
di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne
il risanamento conservativo ed il recupero funzionale,
compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione
tecnologica delle aziende agricole;
b) previsione di incentivi volti alla conservazione
dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti,
degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela
delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione
tradizionali, e all'insediamento di attività
compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì
individuare le modalità di approvazione
dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari
e definire le forme di verifica sull'attuazione
degli interventi stessi e sull'utilizzo delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 3.
3. L'approvazione dei programmi di cui al comma
1 è condizione necessaria per accedere
al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo
3.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di
cui al comma 1, e della ripartizione delle relative
risorse finanziarie, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le
forme di concertazione con gli enti locali interessati
e tengono conto del parere preventivo dei Ministri
per i beni e le attività culturali, dell'ambiente
e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali.
ART. 3
(Fondo
nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura
rurale)
1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi
di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito il Fondo nazionale
per la tutela e la valorizzazione dell'architettura
rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di
cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano dal
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste
di finanziamento relative agli interventi effettivamente
approvati da ciascuna regione e provincia autonoma
e anche in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province
autonome medesime.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e della tutela del territorio, per i beni e le
attività culturali e delle politiche agricole
e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità
per il riparto delle risorse assegnate al Fondo
di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di
cui al comma 2.
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione
del Fondo di cui al comma 1 è determinata
in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno
2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ART. 4
(Procedure)
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di
cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle
risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo
5 e concedono contributi a soggetti proprietari
o titolari degli insediamenti, degli edifici o
dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1,
fino all'importo massimo del 50 per cento della
spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario.
I contributi sono erogati sulla base dello stato
di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica,
a saldo finale. I contributi di cui alla presente
legge non sono cumulabili con altri contributi
pubblici e, in particolare, con quelli concessi
ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
2. La concessione dei contributi è comunque
subordinata alla stipula di un'apposita convenzione
che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità
degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto
rilascio dei permessi per la realizzazione delle
opere, la redazione del preventivo di spesa a
cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal
proprietario, la possibilità di revoca
dei contributi per il mancato inizio dei lavori
entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite
autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in
difformità rispetto ai progetti approvati.
3. Per i beni immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'articolo
6, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa
vigente in tema di tutela dei beni culturali.
ART. 5
(Sponsorizzazioni)
1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo
2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni,
lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla
tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura
rurale ricadenti sul territorio regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti
proventi integrano le risorse che le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano decidono
di riservare alla tutela e alla valorizzazione
delle tipologie di architettura rurale.
ART. 6
(Disposizioni
finanziarie)
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma
4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
|